Sez. 5, Ordinanza n. 9520 del 10/02/2006 Cc. (dep. 17/03/2006) Rv. 233895 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 - Presunzione di illecita accumulazione - Superamento in virtù della giustificazione della provenienza del patrimonio ad opera del soggetto privato - Controdeduzioni del P.M. in relazione alle allegazioni ed ai dati offerti dalla parte privata - Necessità.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca obbligatoria, disposta ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 conv. con mod. in L. n. 356 del 1992, l'operatività della presunzione di illecita accumulazione è subordinata alla condizione che la parte non dimostri la legittima provenienza del bene sequestrato. Ne consegue che, qualora tale presunzione risulti superata dall'allegazione della parte privata che fornisca dati in sé incontroversi, il fondamento della presunzione legale viene meno e spetta, pertanto, alla parte pubblica controdedurre sul piano storico in merito alle allegazioni ed ai dati offerti dalla parte privata. (In motivazione la Corte ha osservato che in tal caso la parte pubblica non può ulteriormente invocarla ritenendo che - in virtù del disposto di cui all'art. 666 cod. proc. pen. - debba essere il giudice dell'esecuzione a chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, in quanto tale giudice, alla stregua di quanto si verifica con le previsioni di cui all'art. 507 e 603 cod. proc. pen., ha una mera facoltà discrezionale di procedere a tali acquisizioni, il cui esercizio è precluso ove si dimostri acquisito quanto necessario per la decisione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)