Sez. 5, Sentenza n. 9576 del 25/01/2008 Cc. (dep. 03/03/2008) Rv. 239117 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Ordinanza di non luogo a provvedere, in ordine a opposizione avverso rigetto di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, per morte del reo - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'estinzione della pena per morte del condannato non impedisce al giudice della esecuzione, trattandosi di evento verificatosi in epoca successiva all'irrevocabilità della condanna, di disporre la confisca ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 e la relativa esecuzione, sempre che sussistano i presupposti della sua applicazione. L'applicabilità della confisca anche a seguito di estinzione del reato - che vale come principio generale per l'istituto di cui all'art. 240 cod. pen. - trova, per quel che concerne la speciale confisca di cui al predetto art. 12 sexies, una "ratio" aggiuntiva nella considerazione che essa accomuna la funzione repressiva, propria di ogni misura di sicurezza patrimoniale, con quella derivata dalla affine misura di prevenzione patrimoniale di cui all'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, quale ostacolo inteso ad evitare il proliferare di ricchezze non giustificate, immesse nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)