Sez. 3, Sentenza n. 334 del 27/02/1965 (Rv. 310564 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, cod.civ., e ammessa solo se il credito, all'uopo dedotto, sia riconosciuto di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che, difettando le predette condizioni, il giudice deve disattendere la relativa eccezione ed il convenuto potra fare valere il credito, da lui opposto in separata Sede, con autonoma domanda. Qualora, invece, il credito opposto in compensazione venga dedotto mediante la proposizione di domanda riconvenzionale, in tal caso, per il disposto degli artt. 36 e 112 cod.proc.civ., il giudice, dopo avere provveduto sulla domanda principale, non puo spogliarsi dell'ulteriore cognizione della controversia, ma deve accertare l'esistenza del credito allegato dal convenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)