Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 26/10/1988 (Rv. 460328 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA DI MERCE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER IL RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA MERCE - SENTENZA - ACCERTAMENTO DEL CREDITO RELATIVO AL PREZZO - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA DI MERCE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER IL RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA MERCE - SENTENZA - ACCERTAMENTO DEL CREDITO RELATIVO AL PREZZO - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nell'ipotesi in cui taluno faccia valere il proprio credito avente ad oggetto il pagamento del prezzo di una fornitura di merce mentre in via riconvenzionale il convenuto richieda il risarcimento del danno derivatogli dal ritardo con il quale è stata effettuata la fornitura, la sentenza che accerti il credito relativo al prezzo e pronunci condanna generica al detto risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento, (pur riconoscendo che i danni potrebbero in concreto risultare inesistenti), non può operare la compensazione giudiziale perché il secondo credito è incerto in relazione alla stessa esistenza del danno risarcibile, né conseguentemente può essere disposta la sospensione della condanna per il preteso credito già liquido, consentita dal secondo comma dell'art. 1243 cod. civ. solo in attesa della Determinazione del "quantum" del credito opposto in compensazione. (V 5892/79, mass n 402557; (V 2127/78, mass n 391511; (V 185/76, mass n 378840; (V 334/65, mass n 310564).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)