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Sez. 3, Ordinanza n. 5484 del 11/03/2026 (Rv. 678330-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno patrimoniale - Liquidazione - Costi fiscali che sarebbero stati sostenuti in assenza del danno - Detrazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678330-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nella liquidazione del danno patrimoniale รจ illegittima la detrazione, dall'importo dovuto a titolo di lucro cessante, dei costi fiscali che il danneggiato avrebbe sostenuto in assenza del danno, dal momento che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, T.U.I.R., i proventi conseguiti a titolo risarcitorio costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva decurtato la liquidazione del danno subito dal proprietario di alcuni immobili, interessati da ripetuti allagamenti, in ragione delle imposte che avrebbe dovuto pagare ove li avesse concessi in locazione).

Cod. Civ. art. 1223, DPR del 1986 num. 917 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)