Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/10/2025 (Rv. 676938-01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno patrimoniale - Somme percepite a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - In genere.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno le somme percepite a titolo di lucro cessante sono soggette a tassazione, avendo la funzione di reintegrare il reddito perduto, con la conseguenza che nella liquidazione del danno effettivamente subito a tale titolo deve detrarsi una somma pari all'imposta sui redditi che il danneggiato avrebbe dovuto pagare, salvo che quest'ultimo dimostri che quel reddito non sarebbe stato soggetto a tassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva liquidato il danno per la mancata vendita di immobili, nella misura pari alla perdita di valore di mercato dei beni, senza detrarre l'importo che avrebbe dovuto essere pagato dal danneggiato per l'imposta sui redditi).
Cod. Civ. art. 1223, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)