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Sez. 5, Sentenza n. 20540 del 22/09/2006 (Rv. 593692 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Art. 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Regime di sospensione d'imposta - Fondamento - Ambito applicativo - Enti pubblici soggetti alla normativa in materia di contabilità pubblica - Applicabilità ai soggetti privati esercenti attività ospedaliera - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593692-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA, l'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in favore dei soggetti da esso indicati l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo, in deroga al principio generale posto dalla prima parte della medesima disposizione, che ricollega l'esigibilità dell'imposta all'effettuazione dell'operazione, non trova fondamento nell'oggetto o nella causa del contratto di cessione, ma nella qualità soggettiva del cessionario, ente pubblico sottoposto all'osservanza della normativa in materia di contabilità pubblica, e mira a porre il cedente al riparo da ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei pagamenti, derivanti dall'applicazione di detta normativa. Esso, pertanto, nella parte in cui estende il predetto regime alle operazioni effettuate in favore degli enti ospedalieri, si riferisce esclusivamente ai soggetti indicati dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ovverosia agli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi, e non è quindi applicabile alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate in favore di soggetti privati esercenti la medesima attività, non essendo questi ultimi sottoposti alla disciplina contabile degli enti pubblici.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)