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Sez. 5, Sentenza n. 13682 del 12/06/2009 (Rv. 608518 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Art. 6, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Enti pubblici assimilati allo Stato - Elencazione - Tassatività - Interpretazione estensiva - Esclusione - Incertezza e frammentarietà della normativa individuante gli enti pubblici - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608518-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA, l'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il quale si considerano effettuate in ogni caso all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, ai suoi organi ed a determinati enti pubblici, contiene un'elencazione degli enti pubblici tassativa e non derogabile, in considerazione del chiaro tenore letterale della norma e del suo fondamento, rinvenibile non nell'oggetto o nella causa del contratto di cessione, ma nella qualità soggettiva del cessionario, sottoposto all'osservanza della normativa in materia di contabilità pubblica, non assumendo rilevanza, ai fini dell'interpretazione estensiva, l'asserita incertezza e frammentarietà della normativa individuante gli enti pubblici.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)