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Sez. 3, Sentenza n. 6631 del 15/12/1981 (Rv. 417486 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - DIVIETO - LIMITI - USI CONTRARI - NOZIONE - RAPPORTI TRA BANCHE E CLIENTI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417486-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - DIVIETO - LIMITI - USI CONTRARI - NOZIONE - RAPPORTI TRA BANCHE E CLIENTI - INCLUSIONE.*

Gli Usi che consentono l'anatocismo, richiamati dall'art. 1283 cod. civ., si identificano in comportamenti tenuti dalla generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, estremi, questi, ravvisabili, nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed avere, ove l'anatocismo trova generale applicazione, in quanto sia le banche, sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dai requisiti richiesti dall'art. 1283 citato. (nella specie, il supremo collegio, enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto la validità della clausola di un mutuo bancario concernente la previsione di interessi di mora sulle rate di ammortamento scadute e non pagate, già comprensive degli interessi del mutuo). (V 1724/77, mass n 385434; (V 3479/71, mass n 355113).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Preleggi art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)