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Sez. 1, Sentenza n. 4920 del 05/06/1987 (Rv. 453545 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - DIVIETO - LIMITI - USI CONTRARI - NATURA - USI NORMATIVI - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTI TRA ISTITUTI DI CREDITO E CLIENTI - RAVVISABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453545-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - DIVIETO - LIMITI - USI CONTRARI - NATURA - USI NORMATIVI - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTI TRA ISTITUTI DI CREDITO E CLIENTI - RAVVISABILITÀ.*

Nell'ambito delle operazioni fra istituti di credito e clienti l'anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati, salva contraria disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.. ne consegue che in virtù della norma generale di cui all'art. 8 disp. Prel. Il quale stabilisce che nelle materie regolate da leggi o regolamenti gli Usi normativi hanno efficacia se richiamati nelle stesse leggi e negli stessi regolamenti e dell'art. 1283 cod. civ. il quale disciplina la materia dell'anatocismo in Mancanza di Usi contrari, gli Usi normativi bancari consentono in deroga al citato art. 1283 cod. civ. che gli interessi scaduti producano altri interessi indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione. (V 5409/83, mass n 430334; (V 6631/81, mass n 417486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Preleggi art. 1, Preleggi art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)