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Sez. 6, Sentenza n. 16058 del 22/04/1989 Ud. (dep. 18/11/1989) Rv. 182578 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEI PRODOTTI PETROLIFERI - NATURA DI ATTI PUBBLICI - RATIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182578-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEI PRODOTTI PETROLIFERI - NATURA DI ATTI PUBBLICI - RATIO - CONSEGUENZE.*

In tema di reati relativi al trasporto illecito di prodotti petroliferi, i certificati di provenienza redatti dal pubblico ufficiale sui modelli H ter 16 e indicanti la quantità e qualità dei prodotti trasportati, il numero ed il tipo di recipiente in cui essi sono contenuti, il nome del mittente e del destinatario con la precisione del deposito di provenienza e di destinazione, devono ritenersi Atti pubblici originari e non derivativi, con la conseguenza che la loro falsificazione è punita a norma degli artt. 476 e 479 cod. pen. (Conf mass n 162200; (Conf mass n 170525; (Conf mass n 169394).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)