Sez. U, Sentenza n. 544 del 29/10/1983 Ud. (dep. 19/01/1984) Rv. 162200 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - DIVERSA NATURA DEGLI ATTI PUBBLICI E DEI CERTIFICATI - NOZIONE - CRITERI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - DIVERSA NATURA DEGLI ATTI PUBBLICI E DEI CERTIFICATI - NOZIONE - CRITERI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*
Mentre l'atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di Rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche alternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti, il certificato si risolve in una mera attestazione di verità o di scienza, priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente percepite o effettuate dal pubblico ufficiale, relativa a fatti dei quali è stata già accertata la esistenza. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è ritenuta la natura di atto pubblico nel caso del modello H ter 16 del modulario generale degli stampati del ramo dogane e imposte indirette dell'amministrazione finanziaria, disciplinato dall'art. 5 della legge n. 474 del 1957, precisandosi che l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito indicato nello anzidetto modello si correla all'attività direttamente compiuta o caduta sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale: nel che - si è detto - consiste "quel primo passaggio dalla realtà fenomenica a quella giuridica che è carattere essenziale dell'atto pubblico e non del certificato", essendo quest'ultimo atto derivativo di secondo grado, nel quale si ha riguardo ad una prova già altrimenti accertata). (V. Sez. Un., 10 ottobre 1981, ric. Di carlo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)