diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 20490 del 21/07/2025 (Rv. 675858-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE | Progressione verticale - Effetti - Cambio di area di inquadramento - Disciplina della contrattazione collettiva - Assegno ad personam ex art. 24 c.c.n.l. comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Abrogazione del divieto di reformatio in peius art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013 - Applicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675858-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la progressione verticale non comporta un passaggio di ruolo in senso proprio ma solo un cambio di area di inquadramento ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva, cui il legislatore ha riservato la determinazione del trattamento retributivo, di modo che l'assegno ad personam previsto dall'art. 24 del c.c.n.l. comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri - determinato nell'ambito della riserva contenuta nell'art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 - non soggiace all'abrogazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 458 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 459 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 17/05/2004 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)