Sez. L - , Sentenza n. 30071 del 19/11/2019 (Rv. 655864 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Passaggi di carriera di dipendenti statali - Diritto alla percezione dell’assegno “ad personam” ex artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993 - Passaggio ad altra amministrazione a seguito di procedura concorsuale - Inclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, il diritto alla percezione dell'assegno "ad personam", previsto per i dipendenti statali dagli artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, sussiste anche nel caso in cui il passaggio ad altra amministrazione avvenga a seguito di procedura concorsuale, deponendo in tal senso il dato letterale della disposizione, così come la sua "ratio", volta ad incentivare la mobilità volontaria nel pubblico impiego attraverso il divieto di attribuzione di un trattamento economico regressivo rispetto a quello goduto al momento del passaggio nella nuova posizione, onde consentire alle diverse Amministrazioni dello Stato di utilizzare le migliore competenze maturate, anche in altri settori, dai suoi dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)