Sez. U, Sentenza n. 384 del 07/07/1999 (Rv. 528344 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Autorizzazione di iscritto all'albo all'esercizio di attività di psicoterapeuta - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Poteri del medesimo - Portata.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che, iscritto all'albo degli psicologi, abbia chiesto, a norma dell'art. 35 l. n. 56 del 1989, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta - autorizzazione subordinata all'esistenza di requisiti legislativamente predeterminati, in riferimento ai quali l'ordine professionale non ha alcun potere discrezionale - spetta al giudice ordinario, istituzionalmente competente per tutte le controversie su diritti soggettivi, il quale è chiamato a provvedere con pienezza di poteri e quindi anche con una pronuncia di condanna a concedere l'autorizzazione, in quanto non operano i limiti che la l. n. 2248 del 1865, all. E, ha posto a salvaguardia dell'attività discrezionale amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)