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Sez. L, Sentenza n. 3633 del 08/08/1977 (Rv. 387253 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - LAVORATORI ASSUNTI IN PROVA - CONDIZIONI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387253-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - LAVORATORI ASSUNTI IN PROVA - CONDIZIONI DI APPLICABILITA.*

L'art 10 della legge n 604 del 1966, secondo cui la legge predetta si applica a tutti i prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato o di operaio, e, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione diventa definitiva, e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, va interpretato nel senso che la garanzia della non recedibilita, se non per giusta causa o giustificato motivo, vale per tutti gli impiegati ed operai assunti in via definitiva, indipendentemente dalla loro anzianita di servizio, mentre il termine di sei mesi opera solo per i lavoratori assunti in prova, al fine di porli al sicuro dai danni che deriverebbero dal prolungarsi eccessivo del periodo di prova. (V 3625/75, mass n 377823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)