Sez. L, Sentenza n. 3625 del 28/10/1975 (Rv. 377823 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICAZIONE - LIMITI SOGGETTIVI - LAVORATORI IN PROVA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICAZIONE - LIMITI SOGGETTIVI - LAVORATORI IN PROVA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
L'art 10 della legge n 604 del 1966, nel precisare che la legge si applica a tutti i prestatori di lavoro e, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione diventa definitiva, e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, non ha inteso dettare una nuova disciplina del contratto di assunzione in prova e fissare un nuovo termine alla sua durata, tale da rendere inoperante la disciplina precedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)