Sez. 1, Sentenza n. 367 del 14/02/1967 (Rv. 326260 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSA ALTRUI - VENDITA DI COSA PARZIALMENTE ALTRUI - PROMESSA DI VENDITA - RIFIUTO DI STIPULARE IL CONTRATTO DEFINITIVO - RISOLUZIONE DEL PRELIMINARE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI DEL PROMISSARIO - CONDIZIONI - CONOSCENZA DELL'ALIENITA DELLA COSA DA PARTE DEL PROMISSARIO - IRRILEVANZA AI FINI DEL RISARCIMENTO.*
VENDITA - VENDITA DI COSA ALTRUI - VENDITA DI COSA PARZIALMENTE ALTRUI - PROMESSA DI VENDITA - RIFIUTO DI STIPULARE IL CONTRATTO DEFINITIVO - RISOLUZIONE DEL PRELIMINARE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI DEL PROMISSARIO - CONDIZIONI - CONOSCENZA DELL'ALIENITA DELLA COSA DA PARTE DEL PROMISSARIO - IRRILEVANZA AI FINI DEL RISARCIMENTO.*
Il promissario - compratore di un immobile, quando sia certo che egli non avrebbe contrattato se non fosse stato possibile l'acquisto della totalita dell'immobile, puo rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo e puo ottenere giudizialmente la risoluzione del contratto preliminare ed il risarcimento dei danni, ove risulti che l'immobile, oggetto della promessa, si appartiene in parte a persona diversa dal promittente - venditore e che quest'ultimo non ha acquistato la parte della cosa di proprieta altrui prima della proposizione della domanda giudiziale. Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni non occorre accertare che il promissario - acquirente ignorava l'alienita della cosa. Infatti, soltanto la esplicita esclusione convenzionale della garanzia o la natura aleatoria del contratto ex parte emptoris puo esimere il promittente - venditore dalla responsabilita per danni. (Cfr. 1509-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)