diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 925 del 30/01/1997 (Rv. 502122 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Ignoranza del promissario acquirente dell'altruità del bene - Applicabilità dell'art. 1479 cod. civ. prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo - Esclusione - Inadempimento del promissario venditore prima della scadenza di detto termine - Insussistenza - Vendita di cosa altrui e ignoranza del compratore - Inadempimento del venditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502122-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

L'art. 1479 primo comma cod. civ. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; invece, nel contratto di vendita, se il compratore ignora l'altruità del bene, già al momento della stipula di detto contratto il venditore è inadempiente all'obbligo di trasferirgli la proprietà del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)