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Sez. L, Sentenza n. 7179 del 26/06/1991 (Rv. 472837 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di mensa | Lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito di illegittimo licenziamento ma rimasto a disposizione nel proprio domicilio - Diritto all'indennità sostitutiva di mensa - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472837-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa non costituisce un compenso retributivo di carattere integrativo quando sussista la struttura aziendale della mensa e il lavoratore sia libero di usufruire o meno del servizio; tale indennità non può essere pertanto riconosciuta (in mancanza di una espressa previsione contrattuale che le attribuisca carattere diverso) al dipendente reintegrato nel posto di lavoro a seguito di illegittimo licenziamento ma rimasto a disposizione nel proprio domicilio senza svolgere attività lavorativa per volontà dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)