Sez. L, Sentenza n. 18707 del 08/07/2008 (Rv. 604758 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Criteri - Riferimento alla retribuzione maturata dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione - Comprensività anche dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute dell'indennità di mensa e dei permessi per riduzione mensile dell'orario di lavoro (r.o.l.) - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di licenziamento dichiarato illegittimo, l'attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla data di intimazione del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro non comprende l'indennità sostitutiva delle ferie non godute attesa la natura risarcitoria e non retributiva, l'indennità di mensa, non avente natura retributiva in quanto servizio sociale dell'impresa predisposto nei confronti della generalità dei lavoratori, salvo diversa qualificazione contrattuale collettiva, né i permessi per riduzione mensile dell'orario di lavoro (r.o.l.), nel periodo di sospensione verificatosi a seguito del licenziamento illegittimo, posto che la sospensione del rapporto sia pur per fatto illegittimo del datore di lavoro, facendo venire meno la prestazione lavorativa, esclude l'esigenza di recupero delle energie psicofisiche che il diritto alle ferie è inteso a soddisfare.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)