Sez. 2, Sentenza n. 4194 del 25/06/1997 Cc. (dep. 25/09/1997) Rv. 208760 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Deposito degli atti - Obbligo di porre materialmente il fascicolo, anche in copia, nella disponibilità del difensore - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva il tribunale, a pena di nullità, deve mettere gli atti - eventualmente in copia - nella disponibilità effettiva e non solo giuridica del difensore, nel senso cioè che non è sufficiente a garantire i diritti della difesa il tempestivo avviso del loro deposito se, per ragioni diverse, tale deposito poi materialmente non avviene. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato, perché affetta dalla nullità di cui all'art. 178, lett. c, cod. proc. pen., l'ordinanza emessa a seguito del giudizio di riesame celebrato nonostante gli atti fossero stati materialmente posti a disposizione del difensore, perché facenti parte del fascicolo utilizzato per altro procedimento di riesame relativo a coindagati, solo nella mattina dell'udienza camerale, sì da consentirne esclusivamente un rapido esame ed impedirne l'estrazione di copia)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)