Sez. 3, Sentenza n. 1455 del 20/04/1999 Cc. (dep. 24/05/1999) Rv. 213759 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen - Atti già presenti presso il Tribunale della Libertà - Tempestiva indicazione del "locus" del rinvenimento e loro messa a disposizione - Inosservanza del termine - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Non è inefficace l'ordinanza che dispone la misura coercitiva, per mancata trasmissione - al tribunale della libertà - degli atti, sui quali essa si fonda e di quelli sopravvenuti a favore dell'indagato, entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dal presidente all'autorità procedente, qualora quest'ultima nel suddetto termine comunichi che gli atti stessi sono già presso il medesimo giudice del riesame, anche se in un diverso procedimento, indicandone gli estremi e, così, consentendo alle parti la piena disponibilità. A tale fine non è indispensabile che gli atti stessi siano inseriti nel fascicolo, essendo sufficiente che sia possibile il loro reperimento in locali individuati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)