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Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011 (Rv. 619380 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi - Riscontro del titolo di erede in base alle risultanze legali allo stato degli atti - Necessità e sufficienza - Condizioni - Fondamento - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619380-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)