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Sez. L, Sentenza n. 2331 del 11/04/1984 (Rv. 434366 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA E IMPERSONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FACOLTÀ ALTERNATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI NOTIFICAZIONE AI SINGOLI EREDI - CONSEGUENZE - RINUNCIA DEI CHIAMATI ALL'EREDITÀ - IRRILEVANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI SUCCESSORI NON RINUNCIANTI O NEI CONFRONTI DELLA EVENTUALE EREDITÀ GIACENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434366-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA E IMPERSONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FACOLTÀ ALTERNATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI NOTIFICAZIONE AI SINGOLI EREDI - CONSEGUENZE - RINUNCIA DEI CHIAMATI ALL'EREDITÀ - IRRILEVANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI SUCCESSORI NON RINUNCIANTI O NEI CONFRONTI DELLA EVENTUALE EREDITÀ GIACENTE - AMMISSIBILITÀ.*

Verificatasi l'interruzione del processo, per la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo (del processo) agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, rappresenta non un Obbligo ma una facoltà, alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi; in questo secondo caso, la parte che esegue la riassunzione non è tenuta ad accertarsi preventivamente che i chiamati all'eredità non vi abbiano rinunciato, dovendo invece la prova della rinuncia essere fornita dai soggetti evocati in giudizio in qualità di eredi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei loro confronti e che, una volta fornita dai medesimi la prova dell'avvenuta rinuncia all'eredità, è possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei successori non rinuncianti o nei confronti dell'eventuale eredità giacente. (V 2709/64, mass n 304060).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 521, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)