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Sez. U, Sentenza n. 4009 del 04/12/1975 (Rv. 378301 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1975-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378301-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Gli enti ospedalieri (un tempo istituzioni pubbliche di assistenza) sono enti pubblici non economici, in quanto dalla loro attivita esula qualsiasi fine di lucro. Pertanto, le controversie relative al rapporto di impiego dei loro dipendenti rientra nella Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 2592/74, mass n 371022).*

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)