Sez. U, Sentenza n. 2592 del 04/10/1974 (Rv. 371022 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n 132, quali strumenti fondamentali con cui lo stato e le regioni provvedono alla tutela della salute pubblica attraverso prestazioni sanitarie ed attivita collaterali connesse alla predetta finalita, secondo programmi legislativamente determinati e criteri di gestione dai quali esula ogni scopo di lucro, sono enti pubblici non economici. Le controversie relative al rapporto d'impiego con i loro dipendenti rientrano, pertanto, nella Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. (nella specie la giurisdizione amministrativa e stata dichiarata in relazione alla domanda proposta contro l'ospedale maggiore di Milano da una aiutante infermiera per far dichiarare l'inefficacia del suo licenziamento, siccome intimato senza giusta causa, con i provvedimenti conseguenziali). (V 1160'71, mass n 351279).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)