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Sez. 2, Sentenza n. 5448 del 22/11/1978 (Rv. 395219 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - PROMESSA DELLA VENDITA O DELLA CONSEGNA DI UNA COSA AVENTE UNA DATA DESTINAZIONE E BISOGNOSA PERCIO DI DATI REQUISITI - MANCATA FORNITURA DI QUESTI ULTIMI MEDIANTE LA COOPERAZIONE DI TERZI - RESPONSABILITA DEL VENDITORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONSEGNA DI UN FABBRICATO PRIVO DELLE CONDOTTE ESTERNE).*
Stato
decisa il 1978-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395219-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - PROMESSA DELLA VENDITA O DELLA CONSEGNA DI UNA COSA AVENTE UNA DATA DESTINAZIONE E BISOGNOSA PERCIO DI DATI REQUISITI - MANCATA FORNITURA DI QUESTI ULTIMI MEDIANTE LA COOPERAZIONE DI TERZI - RESPONSABILITA DEL VENDITORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONSEGNA DI UN FABBRICATO PRIVO DELLE CONDOTTE ESTERNE).*

Allorquando sia promessa la vendita o la consegna di una cosa avente una data destinazione (nella specie, quella abitativa) ed a tal fine bisognosa di dati requisiti (nella specie i servizi di erogazione di elettricita e di acqua), la Mancanza di essi, anche se si tratti di servizi che l'obbligato deve procurarsi mediante la cooperazione di terzi - sia che questi operino o meno in regime di monopolio - non e imputabile all'obbligato solo se l'effettiva prestazione di tale cooperazione nel termine previsto era possibile secondo la normale prevedibilita e se, pertanto, tale cooperazione non sia stata ottenuta per accadimenti o fatti non rientranti nella normale prevedibilita. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto esatta la decisione del giudice del merito che ha ritenuto la responsabilita dell'obbligato alla consegna, essendo stato accertato che al momento della consegna mancavano ancora le condotte esterne idonee ad alimentare il fabbricato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)