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Sez. 3, Sentenza n. 1125 del 05/02/1987 (Rv. 450689 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONI DELLA CAUSA AL GIUDICE D'APPELLO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONI - TASSATIVITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450689-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONI DELLA CAUSA AL GIUDICE D'APPELLO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONI - TASSATIVITÀ - CONSEGUENZE.*

Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, elencate negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., sono tassative, per cui in ogni altro caso il giudice di appello deve trattenere la causa o decidere la stessa quali che siano gli errori che inficiano il giudizio svoltosi in prime cure. (V 6042/79 mass n 402749; (V 6042/79 mass n 402748; (V 6042/79 mass n 402750; (V 2887/79 mass n 395219).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)