diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8223 del 12/12/2017 Ud. (dep. 20/02/2018) Rv. 272233 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Persona sottoposta a misura di prevenzione personale - Guida senza patente - Depenalizzazione ex art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272233-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 116, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)