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Sez. 2, Sentenza n. 9926 del 04/11/2004 Ud. (dep. 11/03/2005) Rv. 231132 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Prevenzione - Revoca o sospensione della patente - Guida senza patente - Reato ex art. 6 Legge n. 575 del 1965.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231132-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

La depenalizzazione del reato di guida senza patente prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507 del 1999 di modifica dell'art. 116 del codice della strada non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione speciale, ex Legge n. 575 del 1965: tale condotta è invero sanzionata penalmente dalla specifica disposizione di cui all'art. 6 della citata norma.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1999 num. 507 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada Nuovo art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)