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Sez. L, Sentenza n. 2785 del 14/05/1979 (Rv. 399093 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SUA ENTITA SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO - SUFFICIENZA - CONSIDERAZIONE SULLA SOGGETTIVA GIUSTIFICABILITA DELL'INADEMPIMENTO ED OMESSA CONSIDERAZIONE DELLO STATO SOGGETTIVO DELL'AFFITTUARIO - ELEMENTI AGGIUNTIVI E SECONDARI - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399093-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SUA ENTITA SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO - SUFFICIENZA - CONSIDERAZIONE SULLA SOGGETTIVA GIUSTIFICABILITA DELL'INADEMPIMENTO ED OMESSA CONSIDERAZIONE DELLO STATO SOGGETTIVO DELL'AFFITTUARIO - ELEMENTI AGGIUNTIVI E SECONDARI - CONFIGURABILITA.*

Ai fini della Determinazione della gravita dell'inadempimento, idoneo all'esclusione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, e necessaria e sufficiente la considerazione della sua entita sotto il profilo oggettivo, atteso che in materia contrattuale l'attore puo limitarsi a provare il fatto giuridico da cui deriva il suo credito, restando a carico del debitore l'Onere di dimostrare che questo dipende da causa a lui non imputabile (art 1218 cod civ). pertanto, assumono valore di elementi aggiuntivi e secondari, la cui insufficiente od omessa valutazione non puo costituire vizio logico della motivazione, sia la considerazione sulla soggettiva giustificabilita dello inadempimento, sia la omessa considerazione dello stato soggettivo dell'affittuario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)