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Sez. L, Sentenza n. 744 del 08/02/1982 (Rv. 418559 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI - INADEMPIMENTO DI UNA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMARIE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418559-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI - INADEMPIMENTO DI UNA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMARIE - INIDONEITÀ.*

L'art. 4 del d.l. lgt. 5 aprile 1945 n. 157, richiedendo, ai fini della cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, un inadempimento "grave", particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo ed alla fedeltà nell'esecuzione del contratto stesso, impone di apprezzare siffatta gravità con riferimento all'idoneità dell'inadempimento a ledere in modo rilevante l'interesse del concedente, a sconvolgere la intera economia del rapporto ed a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo, ciò che non può desumersi esclusivamente dalla semplice attinenza dell'inadempimento ad una delle obbligazioni primarie nascenti dal contratto suddetto. (Conf 1460/80, mass n 405005; (Conf 2785/79, mass n 399093).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)