Sez. 2, Sentenza n. 11292 del 10/11/1998 (Rv. 520543 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Obbligo del giudice che riduce i diritti e gli onorari richiesti di indicare il criterio adottato - Configurabilità - Ragioni - Parere favorevole del Consiglio dell' Ordine sulla nota - Vizio di motivazione sul dissenso - Censurabilità in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Il giudice che riduce l'ammontare dei diritti ed onorari chiesti dall'avvocato con la nota prodotta, ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato, onde consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, stante l'inderogabilità dei compensi minimi ai sensi dell'art. 24 legge 13 giugno 1942 n. 794, e, ove si tratti di nota corredata dal parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, ha altresì l'obbligo di motivare, anche nell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 29 legge precitata, il dissenso da esso, configurando il mero giudizio di eccessività della richiesta vizio censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Civ. art. 360 com. 5, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)