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Sez. 1, Sentenza n. 3995 del 11/06/1988 (Rv. 459136 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - ORDINANZA - DISSENSO RISPETTO AL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459136-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - ORDINANZA - DISSENSO RISPETTO AL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*

Il provvedimento di liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato o procuratore, reso a norma dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, pur avendo Forma di ordinanza in esito ad un procedimento camerale e sommario, ha natura decisoria, e, pertanto, dovendo assolvere, ancorché in Forma sintetica, l'Obbligo della motivazione, non può disattendere il parere fornito dal consiglio dell'ordine sulla base di una mera enunciazione di eccessività, senza fornire indicazioni sulle ragioni di tale dissenso (restando il relativo vizio sindacabile in Sede di ricorso per Cassazione, esperibile ai sensi dell'art. 111 della Costituzione). (V 3386/81, mass n 413968; (V 961/71, mass n 350896; (V 2750/67, mass n 330283).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)