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Sez. L, Sentenza n. 5784 del 11/04/2003 (Rv. 562105 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana - Nozione.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562105-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che sia necessario al soggetto compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva. (In applicazione di questo principio di diritto, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto insussistente la necessità di assistenza permanente in favore del soggetto richiedente, non in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità fisiologiche, e come tale, ad avviso del giudice di merito, bisognoso di assistenza non continua ma "occasionale").

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 12/11/1988 num. 508 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)