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Sez. L, Sentenza n. 15303 del 04/12/2001 (Rv. 550831 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi ultrasessantacinquenni - Indennità di accompagnamento - Presupposti - Necessità di assistenza limitata alla deambulazione fuori dall'abitazione - Spettanza dell'indennità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550831-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (fra i quali rientrano anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 6 D.Lgs. n. 509 del 1988), occorre che il bisogno di assistenza nel compimento degli atti quotidiani o di aiuto nella deambulazione, richiesto dall'art. 1, secondo comma, lett. b), legge 21 novembre 1988 n. 508, abbia carattere tendenzialmente continuo e permanente, dovendosi escludere una situazione di non autosufficienza allorché il bisogno di assistenza o di aiuto emerga solo in relazione ad alcuni atti che, per il loro esiguo numero e la loro occasionalità (in quanto non assolutamente necessari), sono meno fondamentali e nel contempo più articolati e complessi; pertanto, la necessità di un'assistenza continua per uscire fuori dell'abitazione, e in particolare per la deambulazione a tal fine necessaria, non vale ad integrare, di per sè sola, il diritto alla suddetta indennità.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)