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Sez. 4, Sentenza n. 11996 del 02/03/1982 Ud. (dep. 17/12/1982) Rv. 156688 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO - ESONERO DAGLI OBBLIGHI SULLE MISURE DI SICUREZZA - TRASFERIMENTO DEI COMPITI A PERSONA IDONEA E NON INGERENZA NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI TRASFERITI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156688-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO - ESONERO DAGLI OBBLIGHI SULLE MISURE DI SICUREZZA - TRASFERIMENTO DEI COMPITI A PERSONA IDONEA E NON INGERENZA NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI TRASFERITI - NECESSITÀ.*

I datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi di cui all'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni del lavoro, a condizione che essi abbiano trasferito i loro compiti (di attuare le prescritte misure antinfortunistiche nel cantiere o nell'officina e di sorveglianza sulla costante efficienza dei dispositivi di sicurezza adottati e sui comportamenti dei dipendenti) a persone del tutto idonee e senza che vi sia stata loro ingerenza nell'espletamento dei compiti trasferiti. (V mass n 139425).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)