Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 06/04/1978 Ud. (dep. 20/06/1978) Rv. 139425 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - PREPOSTE DI UN'IMPRESA - DESTINATARIO ESCLUSIVO - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - PREPOSTE DI UN'IMPRESA - DESTINATARIO ESCLUSIVO - CONDIZIONI.*
L'art 4 del DPR n 547 del 1955 richiede il "preposto" fra i destinatari delle norme antinfortunistiche; questi, pero, non si sostituisce di regola alle mansioni direttive dell'imprenditore e tanto meno assume da solo l'Obbligo di predisporre, di far realizzare e di pretendere in concreto l'utilizzazione delle misure protettive previste dalla legge; in altri termini il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilita in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato. Questa disciplina non vale quando da parte di chi gestisce l'impresa avvenga la nomina di un vero e proprio direttore dei lavori, qualificato e capace, ed il correlativo trasferimento di tutti i compiti di natura tecnica con le piu ampie facolta di iniziativa e di organizzazione dal primo al secondo con il conseguente esonero, in caso di infortunio, da responsabilita penale del datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)