Sez. 1, Sentenza n. 1900 del 14/06/1968 (Rv. 333887 - 01)
ANTICHITA E BELLE ARTI - ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO - ALIENAZIONE DI IMMOBILI VINCOLATI - SOTTOPOSIZIONE ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO- ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - ESENZIONE DELL'ATTO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO.*
ANTICHITA E BELLE ARTI - ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO - ALIENAZIONE DI IMMOBILI VINCOLATI - SOTTOPOSIZIONE ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO- ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - ESENZIONE DELL'ATTO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO.*
I contratti di alienazione di immobili assoggettati al vincolo di cui all'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 - sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico -, ed in relazione ai quali lo stato puo esercitare il diritto di prelazione, devono considerarsi sottoposti per legge, fin dal loro sorgere, e quindi ancor prima che ne sia stata fatta denuncia alla pubblica amministrazione, alla condizione sospensiva del mancato Esercizio di prelazione. Pertanto, quando venga a mancare, in conseguenza della prelazione da parte dello stato, la condizione sospensiva cui l'atto e sottoposto, l'atto stesso deve considerarsi esente da imposta, in applicazione dell'art. 17 della legge di registro.*
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)