Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 22/05/1980 (Rv. 407156 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CARATTERE OGGETTIVO - APPALTATORI E SUBAPPALTATORI - ESTENSIONE - CONDIZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CARATTERE OGGETTIVO - APPALTATORI E SUBAPPALTATORI - ESTENSIONE - CONDIZIONE.*
L'agevolazione tributaria prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali, ha carattere oggettivo, poiche tende a facilitare la stipulazione degli Atti e dei contratti obbiettivamente occorrente per la realizzazione dell'opera autostradale, e non, invece, a privilegiare determinati soggetti: essa, pertanto, si applica non solo all'ANAS o al concessionario per l'esecuzione dei lavori, ma anche agli appaltatori e ai subappaltatori, ai quali siano stati affidati lavori indispensabili per la realizzazione dell'opera stradale, con l'approvazione della pubblica amministrazione competente. (Conf 3729/76, mass n 382426; (Conf 2974/75, mass n 377067).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)