Sez. U, Sentenza n. 2974 del 05/08/1975 (Rv. 377067 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - CONTRATTI DI SUBAPPALTO NON APPROVATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - CONTRATTI DI SUBAPPALTO NON APPROVATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 728 (sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali), che prevede l'esenzione da ogni tributo statale e locale per tutti gli Atti 'occorrentì all'attuazione della legge stessa, il requisito della occorrenza non deve essere inteso in senso puramente tecnico- economico, ma anche giuridico e, pertanto, deve essere escluso in ordine ai contratti di subappalto, stipulati dalle societa concessionarie per l'esecuzione di opere relative a costruzioni autostradali i quali, in contrasto con l'art 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n 2248, allegato F applicabili anche a tali costruzioni - non siano stati approvati dalla pubblica amministrazione competente. (V 611/72, mass n 356660).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)