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Sez. 1, Sentenza n. 5702 del 12/04/1996 Ud. (dep. 07/06/1996) Rv. 205270 - 01

Sanità pubblica - In genere | Inquinamento atmosferico - Impianti che danno luogo ad emissioni - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa a capannone destinato ad allevamento di animali.
Stato
decisa il 1996-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205270-01

Sanità pubblica - In genere

In tema di impianti che danno luogo ad emissioni, il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, assume un concetto ampio di inquinamento atmosferico, con la conseguenza che sono sottoposte alla normativa indicata tutte le attività degli impianti destinati alla produzione, al commercio, all'artigianato, ai servizi, da cui derivi anche soltanto uno degli effettivi contemplati: alterazione della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione delle risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi da parte di terzi; per aversi inquinamento atmosferico, pertanto, non è necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la natura di emissione sottoposta alla disciplina di cui al d.P.R. n. 203 del 1988, all'espulsione nell'atmosfera, tramite ventilatori, dell'aria interna di un capannone destinato all'allevamento di conigli, considerando tale fenomeno non indifferente sotto il profilo del possibile inquinamento perché non solo idoneo ad alterare la temperatura e lo stato fisico dell'atmosfera circostante, ma anche potenziale veicolo di diffusione all'esterno di residui organici - pelo e simili - che hanno notoriamente proprietà irritanti ed allergizzanti).

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)