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Sez. 3, Sentenza n. 3880 del 20/12/2002 Ud. (dep. 27/01/2003) Rv. 224180 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Attivazione di impianto di verniciatura nuovo comportante emissioni in atmosfera - Attività a ridotto inquinamento atmosferico - Disciplina di cui al D.P.R. n. 203 del 1988 - Autorizzazione regionale - Necessità.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224180-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di inquinamento atmosferico, l'attivazione di un impianto di verniciatura nuovo, che comporta emissioni in atmosfera, rientra tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico indicate nell'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991 (che ha modificato l'Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attuazione e l'interpretazione del DPR n. 203 del 1988). Ne consegue che la mancata presentazione della domanda di autorizzazione semplificata - il cui modello è determinato dalla Regione in base al D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 26, e al D.P.R. 25 luglio 1991 allegato 2 - o la mancata comunicazione della volontà di avvalersi del provvedimento abilitativo generale, adottato, per tali tipologie di attività, dalla Regione, (D.P.R. 25 luglio 1991, art. 4, D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 19), integra la contravvenzione di cui all'art. 25 DPR 24 maggio 1988 n. 203, atteso che l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione è previsto per le sole attività "ad inquinamento atmosferico poco significativo" (punto 25 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, modificato ed integrato dal D.P.R. 25 luglio 1991), tra le quali non rientra quella sopra indicata.

Riferimenti normativi: DPCM 21/07/1989, DPR 25/07/1991 all. 1, DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)