Sez. 1, Sentenza n. 15141 del 02/07/2014 (Rv. 631508 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Art. 160, primo comma, legge fall., vecchio testo - Requisto della "regolare contabilità" - Interpretazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE
Agli effetti dell'art. 160, primo comma, n. 1, vecchio testo, legge fall., il requisito della regolare contabilità, ai fini dell'ammissione al concordato preventivo e della omologazione di quest'ultimo, deve essere inteso sia in senso formale che sostanziale, sicchè va escluso qualora la contabilità stessa non consenta una chiara ricostruzione dell'effettiva evoluzione economica e patrimoniale dell'impresa nell'ultimo biennio anteriore alla proposta di concordato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)