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Sez. 1, Sentenza n. 2056 del 23/02/2000 (Rv. 534291 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Contabilità dell'impresa istante per il concordato - Requisiti - Ricostruzione attendibile del giro d'affari dell'impresa nell'ultimo biennio - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534291-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE

Il requisito della regolare contabilità ai fini dell'ammissione al concordato preventivo e della omologazione del concordato medesimo (art. 160 e 181 legge fall.) deve essere inteso sia in senso formale che in senso sostanziale e va, pertanto, escluso se la contabilità stessa non sia idonea alla chiara ricostruzione delle vicende economiche dell'impresa nell'ultimo biennio anteriore alla proposta di concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)