Sez. 5 - , Sentenza n. 4807 del 24/02/2017 (Rv. 643289 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE | Conciliazione giudiziale – Novazione del titolo impositivo - Conseguenze - Caducazione della misura cautelare.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE
Il carattere novativo della conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, che si sostituisce all'originario verbale di constatazione ed all'atto impositivo su di esso fondato, determina la caducazione della misura cautelare concessa, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto fa venir meno l'atto tipico che la legittima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 18/12/1997 num. 472 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)