Sez. 5 - , Ordinanza n. 38766 del 07/12/2021 (Rv. 663202 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE | Sequestro conservativo - Successivo accordo conciliativo - Effetto novativo - Conseguenze - Cessazione materia del contendere - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE
In tema di sequestro conservativo di cui all'art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997, il sopravvenuto perfezionamento dell'accordo conciliativo con il Fisco ha effetto novativo del credito erariale basato su di uno degli atti tipici previsti dalla suddetta previsione, da cui deriva la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario instaurato avverso la misura del sequestro conservativo, atteso che, in questo caso, si è venuto a formare un titolo nuovo e diverso rispetto a quello tipico sulla cui base era stata richiesta e riconosciuta la misura cautelare, con conseguente perdita di efficacia della medesima.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)