Sez. 1, Sentenza n. 10577 del 28/11/1996 (Rv. 500860 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Redditi a tassazione separata - Compensi arretrati dei membri delle Commissioni Tributarie - Loro assoggettabilitĂ al regime dei redditi soggetti a tassazione separata - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI
Nella vigenza del d.P.R. n. 597 del 1973, i compensi arretrati dei membri delle Commissioni Tributarie, pur essendo assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47, lett. c del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non sono soggetti a tassazione separata. L'art. 12 del d.P.R. n. 597 cit., nell'elencare, infatti, tassativamente i redditi soggetti a tassazione separata, non richiama quelli di cui alla lett. c dell'art. 47 cit..
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)