Sez. 5, Sentenza n. 18067 del 19/12/2002 (Rv. 559301 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Tassazione separata - Compensi arretrati dei componenti delle commissioni tributarie - Regime della tassazione separata - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 16, comma primo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dall'art. 5 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ai compensi arretrati dei componenti delle commissioni tributarie - compensi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 47, comma primo, lett. f), del d.P.R. medesimo ancor prima dell'espressa previsione introdotta dall'art. 2 del citato D.Lgs. n. 314 del 1997 - deve ritenersi applicabile il regime della tassazione separata, senza che a ciò possa essere di ostacolo l'inciso - contenuto nel menzionato art. 16, comma primo, lett. b) - "compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 47", al quale va attribuito carattere rafforzativo e non di specificazione "ad excludendum".
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)